Il Codice Etico/Condotta è una raccolta di regole morali volte all’imposizione di un comportamento corretto e professionale che deve essere seguito da tutti i soci, presidenti, collaboratori e chiunque operi per conto dell’Associazione Orientatori Italiani – AssOrienta, per un armonioso svolgimento del lavoro.
Integra e non si pone in contrasto con le leggi vigenti nazionali ed europee, rimanendo subordinato qualora insorgesse un conflitto con esse, con seguente modifica della struttura.
Per questo motivo, il Codice Etico sarà sempre monitorato ed aggiornato per essere sempre lineare con le leggi nazionali ed europee.
Il Codice Etico di AssOrienta sancisce i doveri dell’Orientatore nei confronti del cliente e della professione, e detta le linee che permettano ai membri di conformarsi. Coloro i quali non seguano i principi dettati subiranno le sanzioni previste dallo Statuto.
Coloro i quali operano per conto dell’Associazione Orientatori Italiani – AssOrienta devono svolgere la loro attività coerentemente al Codice Etico e alle normative nazionali ed europee, per un comportamento che segua i principi di:
Art. 13 – Procedimento Disciplinare L’Orientatore che nell’esercizio della professione si è reso colpevole di scorrettezze, o non abbia seguito gli obblighi sanciti dall’Associazione, o che abbia leso i principi dettati dal Codice Etico, sarà sottoposto ad un procedimento disciplinare la cui competenza è del Consiglio Direttivo. Il procedimento disciplinare ha inizio ad istanza del Consiglio Direttivo stesso o da chiunque sia interessato, e fa pervenire un’informativa.
Art. 14 – Provvedimenti In linea all’Art.8 dello Statuto di AssOrienta, l’Orientatore di cui all’articolo precedente, potrà essere:
Art. 15 – Procedimento Ogni procedimento disciplinare deve comprendere un previo avviso dell’interessato, di almeno 10 giorni, tempo in cui è possibile formulare degli atti difensivi personalmente o attraverso legale di fiducia incaricato.
Art. 16 – Prescrizione Per i provvedimenti di censura e sospensione è prevista prescrizione nei tempi che superano rispettivamente gli 8 e i 24 mesi dal momento in cui le azioni oggetto di sanzione disciplinare sono stati portati a conoscenza del Consiglio Direttivo. Non è prevista alcuna prescrizione per i provvedimenti di radiazione.